L'Italia Mensile

VERITÀ E GIUSTIZIA PER IL 9 OTTOBRE

Quel 9 ottobre… e i giorni che sarebbero venuti…

La speranza nel verdetto del Presidente Nicchi

Qualche giorno dopo l’adunata “oceanica” di Piazza del Popolo… per alcuni di quelli che diverranno i martiri di quella Pentecoste di Libertà… lo scenario divenne la sala dei colloqui fredda ed umida del carcere di Poggioreale.

Quando con il Prof. Taormina vi feci ingresso la prima volta mi si fece incontro con la sua compostezza tipicamente anglosassone Fiore…

Sullo sfondo dei finestroni si stagliava austera la figura di Aronica e quella massiccia di Castellino ebbi modo di scorgerla al tavolo della sala con sul viso stampato un nervoso sorriso… defilato in un angolo quasi nella penombra appoggiato al muro il giovane Lubrano…

Erano i “Caino” del dissenso e della rivolta sbattuti “punitivamente” nel lager di Poggioreale con l’accusa di devastazione della C.G.I.L. nella storica manifestazione dei centomila del 9 ottobre che aveva messo in crisi il sistema della dittatura sanitaria e del governo della segregazione di un intero popolo nel corso della pandemia…

Da quel 12 ottobre e fino alla loro liberazione dalle catene della detenzione inframuraria, passando per le carceri di Rebibbia e Frosinone e poi alle case degli arresti domiciliari, ogni settimana non mancò giammai il colloquio con ognuno di loro, anche quando i destini carcerari li separarono…

L’immenso ed umano Prof. Taormina ogni sabato era alle 08:45 puntualissimo all’ingresso del carcere…

Il tempo di un caffè al bar “L’Angolo della Libertà”… e poi, insieme al grande avvocato, ad affrontare i colloqui… a studiare le strategie difensive… a programmare ogni singola azione da mettere in atto… ma anche a confortare… a dare una speranza…

Sin dall’interrogatorio di garanzia conseguente l’arresto (in data 10 ottobre 2021) avemmo ad intuire che non sarebbe stata facile quella difesa…

I media con un martellamento quotidiano avevano già emesso le condanne per le “canaglie fasciste”.

Io ebbi ad organizzare oltre l’assistenza ai detenuti, l’assistenza anche morale alle loro famiglie… favorendo la corrispondenza… organizzando i colloqui…

Le sere erano dedicate alle mogli… alle mamme… agli amici che disperatamente chiedevano notizie.

C’è un mondo che si muove dietro “la detenzione” oscuro ai più. Solo chi lo ha conosciuto o lo ha vissuto può comprendere!

Dopo l’interrogatorio di garanzia… la speranza di una immediata liberazione cedette il passo ad una nervosa rassegnazione di una carcerazione che si palesò da subito lunga e di estrema sofferenza…

Alle accuse della Procura romana gli imputati ebbero a difendersi sostenendo la regolarità delle autorizzazioni che la manifestazione – e nella sua forma statica in Piazza del Popolo e nella sua forma dinamica ovvero il corteo che per Piazzale Flaminio, Viale Washington (all’interno di Villa Borghese) e Corso Italia si portava presso la sede sindacale della C.G.I.L. aveva ricevuto dagli organi di polizia e dalla DIGOS.

I documenti comprovanti ciò erano costituiti da ben tre Annotazioni di servizio della P.G. del 10 ottobre 2021 sottoscritte da funzionari di polizia e della DIGOS nell’immediatezza dei fatti (ore 04:00 – ore 06:00 – ore 10:00 del 10 ottobre 2021).

Le richiamate Annotazioni di Polizia delle ore 04:00 del mattino, delle ore 06:00 del mattino e delle ore 10:00 del mattino del giorno 10 ottobre 2021 erano a firma del Vice Questore Aggiunto Dott. Francesco SILVESTRI oltre che dell’Ispettore RISTORI Davide, del Vice Ispettore LEONARDI Paolo, del Vice ispettore MELONI Massimo, del Sovrintendente Capo BOCCIARELLI Fabrizio, del Sovrintendente DOMINICI Roberto, del Vice Sovrintendente PIROZZI Robertino, dell’Assistente C.C. NAVARRA Alessandro.

In sede di interrogatorio di garanzia né il GIP Dott.ssa Annalisa Marzano, né la Procura capitolina vollero prendere atto che esistevano tali documenti che attestavano in maniera tassativa e perentoria la circostanza che la manifestazione nella sua forma dinamica, ovvero il corteo che doveva raggiungere la C.G.I.L. era stata regolarmente autorizzata.

Tanto è vero che ora come allora era dato chiedere e chiederci del perché la Procura romana non avesse indagato in senso anche favorevole agli imputati ignorando una prova di così ampia pregnanza atteso che proveniva da fonti attendibilissime quali uomini della sicurezza appartenenti alla Forze dell’ordine ed alla DIGOS.

Qualcosa di diverso dalla narrazione mediatica di quei giorni convulsi di attacchi a quel giorno di immenso dissenso alle politiche governative e sindacali contro gli interessi dei lavoratori emergeva prepotentemente.

E pure la difesa dei “dannati” e “stritolati” dai media di regime non riuscì a fare breccia.

Le indagini difensive che ebbi da subito a mettere in atto con i sopralluoghi presso la C.G.I.L. evidenziarono che i danni che si erano verificati nei locali della sede sindacale non superavano i ventimila euro come dalle stesse certificazioni che i legali della sigla sindacale rimisero alla difesa di Aronica, Castellino e Fiore.

Altre indagini svolte con l’interrogatorio di persone che avevano partecipato alla manifestazione evidenziavano che gli imputati Aronica, Castellino e Lubrano, con la sola eccezione del Fiore non erano nemmeno entrati all’interno della sede sindacale.

Il Fiore era pur vero che vi aveva fatto accesso, ma al solo fine di portar via dalla sede sindacale alcuni imbecilli che vi si attardavano senza alcun senso…

Solo a gennaio del 2022 dopo una lunga battaglia con la Procura e solo dopo che si radicò il giudizio immediato ci fu la possibilità di un ridimensionamento delle misure cautelari.

La vicenda continuò a vertere sulla questione dei danni all’interno della sede sindacale e l’autorizzazione data alla manifestazione nella sua forma dinamica una volta instauratosi il giudizio con il rito ordinario.

Le evidenti difformità tra quanto si evinceva dall’Annotazione di Servizio della DIGOS del giorno dieci del mese di ottobre dell’anno duemilaventuno (10.10.2021) alle ore 04:00 del mattino – e dalle due Annotazioni successive dello stesso giorno alle ore 06:00 ed alle ore 10:00 – sottoscritte dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia della DIGOS e quanto dagli stessi dichiarato in sede dibattimentale nel processo radicatosi con richiesta di giudizio immediato da parte della Procura e pendente innanzi la I Sezione Collegiale del Tribunale Ordinario di Roma, Presidente Dott.ssa Claudia Lucilla Nicchi (Fascicolo: Numero RG PM 38456/2021 NOTI – Numero RG GIP 31587/2021 NOTI – Numero RG DIB 1076/2022 NOTI).

Nello specifico trattavasi di n. 3 verbali di “Annotazione inerente all’analisi dei filmati acquisiti dalle telecamere di video sorveglianza dei locali della CGIL ubicati in Corso d’Italia nr 25, e dalla visione delle fonti aperte” i quali erano stati redatti e sottoscritti in tre diversi orari nella giornata del 10 ottobre 2021 e, precisamente il primo alle ore 04:00, il secondo alle ore 06:00 e il terzo alle ore 10:00 redatto e sottoscritto dai funzionari di polizia e della DIGOS romana: Vice Questore Aggiunto SILVESTRI Francesco, Ispettore RISTORI Davide, Vice Ispettore LEONARDI Paolo, Vice ispettore MELONI Massimo, Sovrintendente Capo BOCCIARELLI Fabrizio, Sovrintendente DOMINICI Roberto, Vice Sovrintendente PIROZZI Robertino, Assistente C.C. NAVARRA Alessandro.

Posto che in tutti e tre i suddetti verbali si leggeva testualmente: “Durante la stessa manifestazione, verso le ore 17:30 attesa l’insistente richiesta di effettuare un corteo da parte dei manifestanti attesati sulla citata piazza (Piazza del Popolo) è stato loro permesso di effettuare un percorso dinamico verso i locali della C.G.I.L. ciò al fine di ottenere un incontro con un rappresentante della suindicata sigla sindacale, così come richiesto dal leader romano di Forza Nuova Giuliano CASTELLINO. Durante il percorso, transitando su viale Washington, una volta giunti su Piazzale del Brasile, è stato effettuato uno sbarramento dei mezzi di Polizia, ciò al fine di non causare un blocco del traffico veicolare” è palese che il corteo dei manifestanti verso la C.G.I.L. era regolarmente autorizzato.

La sussistente autorizzazione di cui alle annotazioni sopra indicate conferiva contezza assoluta che il corteo dei manifestanti verso la C.G.I.L. era stato regolarmente autorizzato ed i manifestanti tutti avevano chiara la rappresentazione della liceità e legalità della loro civile e pacifica protesta.

Or bene i profili di rilevanza penale costituente reato, nel corso del processo, si ravvisarono nelle dichiarazioni rese dagli agenti di PG. durante il controinterrogatorio condotto dalla difesa degli imputati (Avv. Nicola Trisciuoglio) e dallo stesso Presidente del Tribunale Dott.ssa Claudia Lucilla Nicchi.

Nello specifico dal controesame condotto dalla difesa sul teste Vice Questore Aggiunto SILVESTRI Francesco, si palesarono difformità materiali e razionali tra quanto annotato nei richiamati documenti e quanto dichiarato dallo stesso in aula.

Durante il controesame, era stato chiesto al teste di chiarire il significato di quanto riportato nelle annotazioni della DIGOS e, precisamente: “è stato loro permesso di effettuare un percorso dinamico verso i locali della C.G.I.L. ciò al fine di ottenere un incontro con un rappresentante della suindicata sigla sindacale”.

Sostanzialmente in sede dibattimentale, dalle dichiarazioni del teste emergeva che lo stesso avrebbe errato nella redazione delle annotazioni, peraltro, sottoscritte unitamente agli altri colleghi di PG dello stesso ufficio (pagg. 89 a 94 controesame della difesa Avv. Nicola Trisciuoglio ed intervento del presidente del Tribunale Dott.ssa Claudia Lucilla Nicchi). Un errore difficile a credersi atteso che sarebbe stato commesso da ben otto agenti e funzionari di polizia quello relativo alla smentita che la manifestazione era stata regolarmente autorizzata nella sua forma dinamica.

L’evidenza della sussistenza dell’autorizzazione alla manifestazione nella sua forma dinamica ovvero l’autorizzazione al corteo a recarsi presso la sede sindacale della C.G.I.L. si evinceva ed era dato inconfutabile, oltre che dalle annotazioni che espressamente parlavano di “autorizzazione concessa” da prove fotografiche e video di fonti aperte atteso che era dato vedere chiaramente come gli agenti di polizia ed i funzionari della DIGOS sfilavano unitamente ai manifestanti durante il corteo.

Esemplificativa una fotografia estratta dal settimanale The Post Internazionale (T.P.I.) che vedeva raffigurato il Vice Questore Aggiunto Dott. SILVESTRI Francesco “marciare” tranquillamente tra i manifestanti all’interno del corteo lungo Viale Washington all’interno di Villa Borghese.

Se quella manifestazione non fosse stata autorizzata per quale motivo il Dott. SILVESTRI Francesco sfilava unitamente ai manifestanti nel bel mezzo del pacifico corteo che muoveva verso la C.G.I.L.

Se la manifestazione non fosse stata autorizzata – come ha incoerentemente smentito apertamente contraddicendosi il teste dell’accusa in sede dibattimentale unitamente a tutti gli altri funzionari di polizia – il Vice Questore Dott. SILVESTRI Francesco, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza, non avrebbe dovuto trovarsi tra la folla dei manifestanti, bensì alla estremità del corteo per bloccare lo stesso che, invece, pacificamente e tranquillamente lungo Viale Washington si dirigeva verso la C.G.I.L.

Appariva, dunque, palese e inequivoco che questa verità era nelle annotazioni di servizio sottoscritte da ben otto funzionari di polizia e appariva palesemente falso, invece, quanto dichiarato dal Dott. SILVESTRI Francesco e dagli altri testimoni addotti dall’accusa in sede di esame e controesame tribunalizio in dibattimento a sostegno del disegno accusatorio.

Nel corso del controesame del teste Dott. SILVESTRI Francesco era il Presidente del Tribunale ad evidenziare la discrasia delle affermazioni da questi rese in udienza con quanto, invece, sottoscritto nelle menzionate Annotazioni di PG.

Dopo la lettura di quanto riportato nelle Annotazioni il Presidente del Collegio rivolgeva al Dott. SILVESTRI Francesco una domanda precisa: “… è una cosa diversa da quella che sta dicendo lei ora. Quindi ci dice perché ha scritto queste cose?” … (pag. 89 di 146 del verbale di udienza del 6 maggio 2022).

Ed ancora era sempre il Presidente ad insistere nei confronti del teste Dott. SILVESTRI Francesco… “Lei ha scritto su un’annotazione di PG una circostanza… e cioè hanno ottenuto il permesso per andare su richiesta alla CGIL dove volevano parlare con qualcuno” …

La risposta del Dott. SILVESTRI Francesco era imbarazzante… “Abbiamo detto verso la CGIL non alla CGIL” …

Quindi il corteo aveva l’autorizzazione a recarsi alla C.G.I.L.???

Di seguito poi il Dott. SILVESTRI Francesco con un linguaggio assolutamente incomprensibile più che ripetutamente negava il rilascio di qualsivoglia autorizzazione al corteo contraddicendo quanto da lui stesso vergato e sottoscritto.

Ma c’è una affermazione del Dott. SILVESTRI Francesco che è esemplificativa di come quanto vergato e sottoscritto da lui e dai suoi colleghi risponda alla verità dei fatti e, quindi, che la manifestazione nella sua forma dinamica – il corteo che avrebbe raggiunto la sede sindacale della C.G.I.L. – fosse stata realmente ed effettivamente autorizzata.

A pag. 102 di 146 del verbale di udienza del 06 maggio 2022 è dato leggere di come il Presidente del Tribunale chiedeva al Dott. SILVESTRI Francesco se a fronte di quanto annotato e sottoscritto dallo stesso e dai suoi colleghi “… Le posso chiedere se lei, all’interno della sua amministrazione, ha avuto richieste di chiarimenti su questa annotazione?” … e il Dott. SILVESTRI Francesco ammetteva riteniamo sinceramente questa volta… “No. In realtà era abbastanza chiara la situazione. No, no”.

Questa volta non era dato dubitare che il teste dicaesse il vero.

L’Annotazione (rectius: Le Annotazioni) di servizio non avevano avuto rilievi da parte dei vertici dell’Amministrazione del Dott. SILVESTRI Francesco per la semplice ragione che contenevano affermazioni veritiere che solo in udienza, in virtù, probabilmente, di un accordo tra i funzionari, al fine di sorreggere l’accusa procuratoria era stato deciso di smentire, nascondendo la verità ovvero adducendo un’altra verità.

Una verità – quella della autorizzazione concessa al corteo verso la C.G.I.L – che alterata in sede di istruttoria dibattimentale costituisce un inquinamento probatorio tale da configurare il delitto di calunnia nei confronti degli imputati perché contribuisce alla costruzione di tracce di reati assai gravi a loro carico.

La menzogna e la falsità delle dichiarazioni rese dal Dott. SILVESTRI Francesco e dagli altri funzionari di P.G. è stata sottesa a creare l’antigiuridicità dell’operato dei manifestanti che, contrariamente, a quanto dichiarato dal Dott. SILVESTRI Francesco, avevano chiara l’idea della loro partecipazione ad una manifestazione che era stata regolarmente autorizzata anche nella sua fase dinamica ovvero quella del corteo che si sarebbe diretto “pacificamente” dinanzi la sede sindacale della C.G.I.L. per incontrare un rappresentante della sigla sindacale ovvero, qualora possibile, lo stesso Segretario Generale del sindacato Dott. Maurizio Landini.

La Procura capitolina aveva, sin dai primi atti d’indagine, le prove che scagionavano gli imputati e le ignorò deliberatamente richiedendo l’applicazione delle misure cautelari massime nei confronti degli organizzatori della manifestazione.

Il corteo verso la C.G.I.L. come ebbero a scrivere otto funzionari della DIGOS – in ben tre annotazioni di servizio alle ore 04:00, alle ore 06:00 ed alle ore 10:00 del 10 ottobre 2021 quest’ultima nel mentre gli indagati venivano tradotti in catene da Roma nel carcere di Poggioreale a Napoli – era stato regolarmente autorizzato e non costituiva eversione dell’ordine pubblico.

C’è da chiedersi poi il perché la Procura ignorò la presenza di un personaggio rimasto non identificato o, comunque, impossibile da identificare (sic!) che pure ebbe un ruolo fondamentale nelle fasi dell’accesso dei manifestanti all’interno della sede sindacale.

Il problema che viene posto afferisce, dunque, la fase iniziale delle indagini che portarono alla carcerazione cautelare degli indagati.

Infatti le annotazioni di servizio che sono state poi smentite nel corso della istruttoria dibattimentale del processo attestavano fatti e circostanze che enucleate all’epoca erano fatti e circostanze a favore degli indagati.

Non può revocarsi in dubbio che tutti gli indagati, con assoluta chiarezza e determinazione, affermavano nel corso dell’interrogatorio di garanzia che, attesa la loro esperienza politica, non avrebbero giammai preso parte ad una manifestazione non autorizzata e di essere tutti a conoscenza diretta dell’autorizzazione della manifestazione.

D’altronde l’ARONICA Luigi in sede di interrogatorio di garanzia e poi in sede di esame dell’imputato nel corso della istruttoria dibattimentale asseriva di avere avuto l’autorizzazione come in altre occasioni antecedenti il “9 ottobre” sul campo dai funzionari della DIGOS e delle Forze dell’Ordine.

Tanto trovava ampio riscontro nell’inciso di cui alle tre relazioni di servizio agli atti di del procedimento.

All’epoca le annotazioni di servizio il cui contenuto era stato, peraltro, redatto nella immediatezza dei fatti, non erano affatto state smentite come poi è avvenuto in sede di istruttoria dibattimentale dal Silvestri e dagli altri funzionari ed operanti che le avevano sottoscritte.

La smentita del loro contenuto ovvero la dichiarazione che quelle dichiarazioni fossero totalmente errate e non corrispondenti al vero ebbe a giungere solo in sede di prova testimoniale nell’ambito del procedimento radicatosi innanzi la I Sezione penale Collegiale del Tribunale Ordinario di Roma – Presidente Dott.ssa Claudia Lucilla Nicchi.

Pertanto influendo la circostanza dell’attestazione della concessa autorizzazione e del blocco stradale a Piazza del Brasile effettuato ai soli fini della rimodulazione del traffico veicolare, sulla circostanza che la manifestazione non fosse autorizzata e, quindi, illegale, non si può dubitare che tanto aveva riflesso e peso specifico sul piano dell’elemento psicologico del reato che doveva essere valutato idoneamente dagli inquirenti.

Di contro a tale limpida situazione l’Ufficio della Procura ha volutamente ignorato gli elementi di prova a discarico degli imputati.

Non è certamente possibile dire se tanto è avvenuto dolosamente o colposamente ma deve necessariamente rilevarsi di come si sia fatto espressamente riferimento ai documenti in questione – che erano in possesso degli stessi inquirenti – da parte della difesa degli indagati.

Come è noto, non solo agli addetti ai lavori, l’articolo 358 del codice di procedura penale prevede che il titolare dell’azione penale svolga – e diriga – ogni attività d’indagine necessaria per le “determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale” (art. 405 c.p.p.) disponendo direttamente della Polizia Giudiziaria (a. 55 c.p.p.) nell’ambito delle rispettive funzioni (artt. 326/327 c.p.p.) e “svolgendo altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”.

Per la dottrina e (la poca) giurisprudenza sul punto risulta pacifico il fatto che tali accertamenti siano un “dovere/obbligo” da espletare, seppur la norma non lo espliciti con la dovuta chiarezza.

Ma nel caso che ci occupa non è unicamente rilevante la circostanza che gli inquirenti non hanno svolto attività di indagine a favore degli indagati, ma sostanzialmente la circostanza dell’aver omesso ed ignorato gli stessi atti da loro prodotti nel fascicolo e palesemente favorevoli a supportare circostanze favorevoli agli indagati tutti.

C’è poi un altro fondamentale elemento da considerarsi nell’economia negativa del procedimento in fase di indagine.

Le identificazioni dei soggetti che fecero accesso all’interno dei locali della C.G.I.L. non riguardarono uno dei soggetti il cui ruolo appare di particolare rilevanza.

Infatti trattasi di colui che solo nel corso dell’istruttoria su sollecitazione della difesa degli imputati viene dichiarato come non identificabile sebbene non appartenente alle forze dell’Ordine.

Non si comprende di come si giunga a tale conclusione afferente la esclusione dell’appartenenza del soggetto in questione alle Forze dell’Ordine sulla base della non identificabilità dello stesso.

In questa sede vale unicamente considerare che il soggetto ignoto definito W1 (dalla Polizia scientifica) è colui il quale “forza la finestra attraverso la quale i manifestanti accedono alla segreteria della sede sindacale” e, quindi, “favorisce e/o determina l’ingresso dei manifestanti” all’interno della sede sindacale.

Non solo…

Il soggetto ignoto definito W1 è colui che “forza dall’interno il portone d’ingresso della sede sindacale e permette ai manifestanti di accedere all’interno della sede” … “sale al primo piano dove circa dieci minuti prima dell’ingresso dei manifestanti nel corridoio principale provenienti dalla sala segreteria dove avevano avuto accesso dalla finestra, si accende una luce in una sede sindacale apparentemente vuota”… “si intrattiene a parlare con una sola persona che è un carabinieri dei nuclei speciali identificato come tale dal Dott. Berti nel corso del suo interrogatorio”… e che risponde al nome di ARCANGIOLI Gianluca per quanto emerge dal dibattimento istruttorio di altro filone processuale.

Tutto ciò risulta inequivocamente dalla visione dei filmati delle telecamere interne della C.G.I.L.

Non può revocarsi in dubbio che appare assai strano e quantomeno dubbio che un personaggio che ha una rilevanza fondamentale nell’accesso dei manifestanti all’interno della sede sindacale non sia stato identificato da subito e giammai attenzionato dalle prime battute della fase di indagine, salvo poi più di diciotto mesi dopo essere dichiarato come “non identificabile”.

Questa la storia del processo ad Aronica, Castellino, Fiore… Lubrano… oltre ad un altro sparuto gruppo di presunti devastatori in un qualche modo presenti sullo scenario di quella manifestazione e tirati dentro dal tritacarne mediatico-giudiziario.

Questa la storia del processo principale celebratosi con il rito ordinario al quale si aggiunge quello di Bonanno Conti e Brugnoli innanzi la VII Collegiale del Tribunale capitolino presieduta dal Dott. Castaldo.

Destini in frantumi e speranze malcelate quelle di coloro di cui ho assunto la difesa.

Personalità diverse talvolta apparentemente agli antipodi…

Disillusi… rassegnati… mai “domi”… giammai!

Nel loro cuore regna forte la speranza che la “Giustizia” renderà ragione alla loro innocenza.

La Procura romana nel processo ha sbandierato le sentenze con le quali altri imputati nei processi celebrati con il rito abbreviato e nei quali ho assunto la difesa di Massimiliano Ursino, Andrea Savaia, Claudio Toia… subentrando ai colleghi che, a sommesso avviso di questo difensore, operarono la scelta suicida di quel rito… sono stati condannati a pene elevatissime… chiedendo in questo processo la condanna a 10 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di devastazione…

La Procura romana ha fatto della sentenza Picazio – il Presidente della I Sezione della Corte di Appello romana che ha confermato le sentenze dei giudizi abbreviati riunite in un unico processo – un vessillo al quale ha ancorato le richieste di condanna in questo processo.

Ma è questa sentenza un magma confuso di ragionamenti decontestualizzati da ogni serio parametro giuridico e normativo.

La sentenza della Corte di Appello di Roma di contro ad una analisi ermeneutica dei fatti di quel 9 ottobre 2021 elabora un concetto di “ordine pubblico” avulso da quello codicistico. Tanto all’unico fine di poter riuscire nell’intento politico e non certamente giuridico di condannare gli imputati.

Il ragionamento della Corte risulta una elucubrazione avulsa da ogni parametro accettabile in termini concretamente giuridici il che oltre ad essere una illogica interpretazione dei fatti risulta essere una illogica quanto falsa interpretazione del dettato normativo codicistico.

Di conseguenza la sentenza diventa carente di logica motivazione ovvero è contraddittoria nella motivazione lì dove, nell’ambito del reato di cui all’art. 419 c.p. non riesce ad individuare nemmeno genericamente condotte penalmente rilevanti compiute dagli imputati, ancorando la responsabilità di questi unicamente al dato meramente partecipativo alla manifestazione.

La chiave del problema del processo era nella verifica, da parte del giudice di merito e del primo grado e poi della Corte di Appello, circa la congruenza tra la portata del comportamento individuale e l’evento di lesione dell’ “ordine pubblico”: a tal fine, sarebbe stato necessario anzitutto che si focalizzasse con la necessaria chiarezza un contributo di ordine morale o materiale all’azione distruttiva, anche ed eventualmente per quella sola parte che, per la sua relazione con il fenomeno complessivo, potesse, comunque, considerarsi causa efficiente dell’evento giuridico. In secondo luogo si sarebbe dovuto provare la rilevanza del fatto materiale quale concausa dell’evento di devastazione.

Passando all’elemento soggettivo degli elementi strutturarli appena descritti si sarebbe dovuto dimostrare che nella rappresentazione e volizione dell’agente questi elementi fossero presenti, andando così a costituire l’oggetto del dolo di partecipazione.

Infatti solo così avrebbe avuto una logica la motivazione dimostrandosi, il che non è avvenuto, che l’agente, pertanto, non solo avrebbe dovuto volere la condotta distruttiva da lui stesso messa in atto, ma percepire, ciononostante agendo, che tale condotta si inseriva in un contesto che la rendesse concausa di un evento devastante.

Compito del giudice di merito era, pertanto, quello di verificare quali degli avvenimenti antecedenti o concomitanti alla condotta dell’agente avessero fatto sì che egli comprendesse e volesse la portata devastante – anche solo in termini concausali – del proprio comportamento.

Il che è stata indagine elusa dal Giudice di primo grado e dalla Corte di Appello.

Ma ritornando sulla contraddizione grave, anzi gravissima, in cui perverte la Corte di Appello essa è relativa, specificamente, al concetto di “ordine pubblico” inteso quale buon assetto e regolare andamento del vivere civile, tutelato dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 419 c.p.

È la stessa sentenza impugnata a porsi il problema dell’ “ordine pubblico” ed è proprio la Corte di Appello che, ponendosi il compito di una ricostruzione del concetto di “ordine pubblico”, sostanzialmente finisce con l’asserire ed affermare che, nel caso di specie, è sì da ritenersi pregiudicato l’ “ordine pubblico”, ma a condizione di discostarsi ed abdicando la logica di “ordine pubblico” così come intesa dal diritto penale sostanziale.

La premessa già evidenzia l’illogicità della motivazione e la contraddizione in essere con il principio di tassatività costituzionalmente garantito.

La Corte finirà, infatti, con l’affermare un nuovo concetto di “ordine pubblico” del tutto illogico e irrazionale giuridicamente che consente di affermare, a questa difesa, che senza la costruzione di questa nuova figura di “ordine pubblico” non vertiamo nell’ambito della norma di cui all’art. 419 c.p.

La Corte giunge all’iperbole di sostenere che, a dispetto di quanto riferito dalla difesa degli imputati in relazione alla nozione ristretta di “ordine pubblico”, nel caso di specie, occorre elaborare un nuovo concetto di “ordine pubblico”; ciò significa e non può revocarsi in dubbio qualora si legga attentamente la motivazione della sentenza che se questa difesa dovesse ragionare secondo la nozione classica di “ordine pubblico” intesa in senso stretto e secondo il diritto penale sostanziale, il caso di specie non rientrerebbe nella fattispecie di cui all’art. 419 c.p.

La Corte ritiene, dunque, che la nozione di “ordine pubblico” intesa dal codice penale Rocco sia più ampia e più profonda di quello che appare, tanto è vero che il concetto di “ordine pubblico”, così come l’art. 419 c.p., è un concetto astratto e trascende i limiti più rigorosi del diritto penale.

Nelle motivazioni dei giudici di secondo grado, si legge che se la nozione di “ordine pubblico”, più utile ai fini dell’interpretazione del 419 c.p. dovesse essere oggetto di applicazione per come è stata applicata da sempre nel nostro ordinamento – fin dal 1930 – “i fatti del 9 ottobre” non ci rientrerebbero e non sarebbero, perciò, lesivi dell’“ordine pubblico”.

L’asserzione di per sé si palesa illogica ed incongruente e nega essa stessa la sussistenza del reato in discussione.

È a pagina 10 della sentenza in discorso che la Corte di Appello di Roma elabora la nuova nozione di “ordine pubblico” il quale, secondo la stessa, deve farsi coincidere con l’ordine costituzionale poiché il concetto deve essere tratto dall’articolo 2 della Carta in base al quale “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti involabili dell’uomo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Seguendo il ragionamento della Corte, dunque, si deduce che tra i diritti inviolabili e il principio di solidarietà dovrebbe ritrovarsi il concetto di “ordine pubblico” salvo poi a sostenere che quando si discute di “ordine pubblico” non si può collocare in questo ambito la logica dello stesso.

I giudici di secondo grado individuano e ricostruiscono il concetto di “ordine pubblico” per dire che solo questa è la logica per cui possiamo arrivare alla conclusione che i fatti del 9 ottobre 2021 hanno pregiudicato l’“ordine pubblico” e, dal punto di vista della sicurezza personale, la sentenza esclude espressamente, ancora una volta con un vizio di contraddittorietà di logica nella motivazione, il pregiudizio di tale bene giuridico.

Nelle pagine che seguono la Corte sposta poi l’attenzione sull’esercizio dell’attività sindacale e, precisamente, con un volo pindarico decontestualizzante, sul diritto di sciopero dei lavoratori – per il quale durante la giornata del 9 ottobre 2021 si manifestava – e giunge a sostenere che non possono essere disgiunti dal diritto alla salute: questi sono, dunque, gli estremi di questo “nuovo” “ordine pubblico”.

La Corte a seguito di quest’ultima ricostruzione, sostiene ancora poi che non è l’“ordine pubblico” del codice penale ad essere stato pregiudicato quel giorno, ma questo nuovo concetto di “ordine pubblico” dato dalla tutela del diritto al lavoro, alla salute e all’esercizio dell’attività sindacale.

E ancora, a pagina 12 della sentenza – ricordato quello che era stato già rammentato dalla Pubblica accusa nel corso della requisitoria in merito alle parole pronunciate dal CASTELLINO Giuliano durante il comizio in Piazza del Popolo – la Corte di Appello di Roma osserva di come si sia trattato di una sorta di “chiamata alle armi” che ha avuto lo scopo di costringere una forza sindacale di primario rilievo nazionale a mutare la propria politica sindacale.

Dunque – secondo questo “finale” ragionamento della Corte – il cuore dell’ “ordine pubblico” che interessa il caso di specie è la conflittualità sindacale e, dal momento che l’ “ordine pubblico” si è collocato all’interno dell’inviolabilità dei diritti della persona e il principio di solidarietà sociale, si deve necessariamente pervenire ad una conclusione che sia coerente alla premessa da essa Corte compiuta, giungendo in tal modo a sostenersi che sarebbe lesione dell’ “ordine pubblico” esercitare pressione sul sindacato di maggior rilievo nazionale al fine di far mutare a questi la propria politica sindacale e ad indire uno sciopero generale contro le politiche governative.

Qui l’illogico ragionamento e la contraddizione sui cui dati espressi con decontestualizzazione rispetto alle risultanze concrete, la sentenza crolla, poiché è fuor di dubbio che “premere” affinché un sindacato cambi la sua politica, “premere” affinché si proclami lo sciopero nazionale, sono atti, fatti, circostanze e situazioni che non possono essere identificate come azioni che mettono in pericolo ovvero ledono l’ “ordine pubblico”, inteso quale buon assetto e regolare andamento del vivere civile, ma risultano, semplicemente, di contro, condotte che appartengono alla sfera dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.

Stante quanto sostenuto dalla Corte di Appello di Roma, dunque, fare le battaglie sindacali e farle in maniera forte, inviando messaggi forti anche alle alte rappresentanze sindacali sarebbe la ragione per la quale, nel caso di specie, si sarebbe verificata la lesione dell’ “ordine pubblico” anche nell’ambito dell’art. 419 c.p. poiché un’aggressione avente tali caratteristiche, per forza di cose offende l’ “ordine pubblico” e allarma la collettività ledendo un interesse primario di rilievo costituzionale.

Occorre, dunque, evidenziare nuovamente di come in premessa al suo ragionamento la stessa Corte sostiene che, in relazione ai fatti del 9 ottobre 2021, la violazione e la messa in pericolo dell’”ordine pubblico” secondo il diritto penale sostanziale non vi sia stata, per concludere che tale asserzione introduttiva conferisce espressamente ragione al ragionamento di questa difesa.

Senza la elaborazione di un nuovo concetto di “ordine pubblico” ovvero di una nuova nozione di “ordine pubblico” del tutto decontestualizzata dai fatti e dal diritto resta indimostrata l’ipotesi di cui all’art. 419 in base alla quale gli imputati sono stati condannati.

La Cassazione farà Giustizia di questo scempio?

Intanto il 20 dicembre di questo anno di grazia del 2023 si decideranno i destini di Aronica… Castellino… Fiore… Lubrano…

Una composta speranza aleggia in questi giorni di passione e di attesa.

A questa difesa è dato unicamente confidare… nella consapevolezza di aver svolto con scrupolo e dedizione una attività senza soluzione di continuità dal primo giorno di carcerazione dei martiri del 9 ottobre a quest’oggi in cui ogni giorno che ci separa dal verdetto è ansia allo stato puro…

Andrà tutto bene alla fine… e se non andrà bene… allora non è la fine”…

Per Luigi… per Giuliano… per Roberto… per Salvatore… e per tutti gli altri…

Nicola Trisciuoglio – Roma lì 3 dicembre 2023

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