Ora, tutta la normativa emergenziale si fonda sull’idea del vaccino quale strumento di prevenzione della diffusione dell’agente virale Sars-Cov2: tuttavia, se, da un punto di vista scientifico, si dimostra il venir meno del principio di proporzionalità, ossia la congruità del mezzo rispetto al fine, cade il presupposto per l’imposizione obbligatoria di un trattamento sanitario ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Testo costituzionale.
A nulla vale l’obiezione secondo la quale la vaccinazione eviterebbe la ospedalizzazione o, comunque, l’aggravarsi della patologia Covid-19.
Daniele Trabucco