L’ordine internazionale liberale (il c.d. Liberal World Order) è, secondo quanto insegnato dal prof. Vittorio Emanuele Parsi dell’Università Cattolica di Milano nel suo ultimo libro Titanic. Il naufragio dell’ordine liberale, «l’insieme dei principi e delle istituzioni attraverso i quali il sistema internazionale è stato governato a partire dal secondo dopoguerra».
Imperniato sulla leadership degli Stati Uniti d’America ed esercitato attraverso cinque organizzazioni internazionali (le Nazioni Unite, il Fondo monetario internazionale, l’Organizzazione mondiale del commercio, l’Alleanza Atlantica e le Comunità europee), esso ha cercato di garantire lo sviluppo economico e la sicurezza politica di buona parte del mondo durante la Guerra Fredda. La caduta del muro di Berlino nel 1989 con conseguente riunificazione delle due Germanie, la dissoluzione nel 1991 dell’U.R.S.S. (Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche) e il Trattato di Maastricht del 1992, mediante il quale sono state poste le premesse per la moneta unica (l’euro), hanno favorito massimamente la libertà del mercato che è divenuta sempre di più dittatura del medesimo. Questa ha comportato, specialmente per i grandi gruppi finanziari, una crescente libertà dalle regole, dalla responsabilità e dal funzionamento della stessa economia. In altre parole, la graduale affermazione dell’ordo neoliberista che ha portato ad annullare la differenza (sulla quale si vedano i contributi di Benedetto Croce e Karl Popper) tra «liberale» e «liberismo».
Infatti, se, nel corso dell’Ottocento, il capitalismo, quale «modo di produzione», necessitava comunque di regole istituzionali che restavano ad esso estranee ed indipendenti ed il ruolo del Diritto Costituzionale era quello di freno e di limitazione sia del potere politico, sia di quello economico, viceversa, nella logica neo-liberista, è questa che produce le proprie regole giuridiche (ad esempio il rapporto deficit/Pil che non può sforare il 3% secondo i parametri fissati a Maastricht o il Fiscal Compact) e le proprie istituzioni.
Lo scarto, dunque, che il neoliberismo determina, rispetto al passato, consiste non solo nel fatto che il giuridico è divenuto oramai un momento dell’economico, ma anche che le istituzioni politico-istituzionali (sia degli Stati, sia delle Organizzazioni sovranazionali come l’Unione Europea) vengono utilizzate dalle élite detentrici del potere economico-finanziario quale strumento per aprire nuovi spazi sociali alla libera concorrenza ed alla governance aziendalistico-imprenditoriali.
Viene meno, dunque, il compito degli ordinamenti statali di rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona e la effettiva partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica ed economica del Paese (per parafrasare l’art. 3, comma 2, della Costituzione italiana vigente), poiché loro priorità è ora dare fondamento e copertura giuridica alla libera azione degli attori economici al fine di essere credibili sui mercati.
Tutto questo non deve affatto sorprendere in quanto era già stato in qualche modo preconizzato dal capo-scuola della teoria neoliberista, il prof. Friedrich August von Hayek (1899-1992), il quale evidenziava (penso alla sua opera Legge, legislazione e libertà) come il diritto debba semplicemente limitarsi a fornire delle semplici regole di condotta agli operatori economici.
Alla luce di queste premesse riesce facilmente comprensibile osservare come le leggi di bilancio, lungi dall’essere la cartina di tornasole degli equilibri tra Governo e Parlamento, sono divenute il luogo ideale in cui lo Stato costituzionale ha iniziato a cambiare pelle, passando silenziosamente da sociale a neo-liberale: ogni riduzione del PIL costringe le istituzioni statali a ridurre la spesa per servizi ed investimenti poiché costrette a stanziare maggiori risorse economiche per il risanamento del proprio debito pubblico sia per rispetto dei vincoli sovranazionali, sia per assicurare la fiducia dei mercati che, a loro volta, finanziano il deficit sovrano acquistando titoli del debito pubblico. Insomma, un circolo vizioso mortale.
La concezione di Stato che ne esce, lo scrivono bene due filosofi del diritto francesi, Pierre Dardot e Christian Laval, non è più quella di un’entità esogena all’ordine commerciale, ma quella di un’entità completamente integrata nello spazio degli scambi, nel sistema di interdipendenza degli agenti economici.
Inevitabilmente questo mutamento di prospettiva comporta ripercussioni anche sul piano antropologico mediante la creazione di una sorta di «cittadino neo-liberale» che assume sempre più le fattezze dell’homo oeconomicus piuttosto che dell’homo juridicus ovvero dell’homo dignus. Il primo è una figura eterogenea, integrata al sistema economico globale attraverso una moltiplicazione spontanea dei propri interessi, mentre il secondo è, per dirla con Aristotele, «l’animale politico», parte integrante e attiva della propria comunità nazionale.
La domanda che, a questo punto, il costituzionalista si deve porre è la seguente: quale ruolo possono ricoprire le Costituzioni?
Possono ancora costituire un baluardo a questa trasformazione silente e mortale dello Stato costituzionale? A me pare che esse, già viziate dalla non scelta di una ben precisa dimensione assiologico-valoriale, si trovino oggi in una situazione di oggettivo «spaesamento giuridico».
Da qui, allora, la necessità di un nuovo patto costituzionale che ripensi alle funzioni del potere costituente, che sia in grado di garantire una forma di governo (sul modello presidenzialista) dove chi vince le elezioni eserciti poi il suo diritto-dovere di governare senza gli equilibri imposti dalla forma di governo parlamentare e dai condizionamenti dei supposti «poteri neutri».
Un nuovo patto costituzionale che metta al centro l’interesse nazionale come bussola in grado di guidare ed indirizzare l’azione politica, anche ripensando la partecipazione ad organizzazioni sovranazionali come l’ONU, l’Unione Europea e la NATO.
Un nuovo patto costituzionale che metta finalmente un freno alla deterritorializzazione del diritto per un recupero pieno della nostra sovranità.
a cura di Daniele Trabucco*
* Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico. Professore a contratto in Diritto Internazionale presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano.