di Nicola Trisciuoglio
5 luglio… Corte di Appello di Roma… “presunto assalto alla C.G.I.L.”…
In nome della Costituzione abrogare l’art. 419 c.p. …
Sospendere i processi contro i dissidenti del 9 ottobre.
La difesa di Ursino, Savaia e Toia… solleverà la questione incidentale di illegittimità costituzionale in relazione al reato di devastazione e saccheggio
Tenteremo… nell’impresa…
È stato l’anno 2001 a segnare il punto di svolta.
Dopo il G8 e i fatti di Genova, il reato di devastazione e saccheggio è stato utilizzato frequentemente per punire i fenomeni di piazza…
Essendo preesistente alla Costituzione, per poter essere applicato in linea con i principi che regolano il nostro ordinamento, avrebbe dovuto essere interpretato in modo da essere “costituzionalmente orientato”…
Ma non è avvenuto!
E rimane integra la pericolosità intrinseca di questa norma…
La indeterminatezza!
La norma punisce il fatto “di devastazione” o il fatto “di saccheggio” ma non ci dice cosa dobbiamo intendere per devastazione o saccheggio.
Il principio di legalità ha come suo corollario il principio di determinatezza cioè il principio secondo cui è la legge che deve determinare con chiarezza e precisione estreme le fattispecie di reato, nonché le pene cui assoggettare il reo.
Dare un contenuto al fatto punito dalla norma, a causa dell’astrattezza della norma, spetta all’interprete.
In ciò la pericolosità “infinita” di tale norma.
I regimi e le politiche di regime hanno avuto come fine ultimo la criminalizzazione della figura del manifestante… tanto al fine di reprimere ogni forma di dissenso…
Uno Stato di Diritto, garante delle libertà, non dovrebbe temere il dissenso politico.
Il conflitto sociale e politico non è antitetico alla democrazia, ma ne dovrebbe costituire la linfa vitale.
Se, di contro, l’unica risposta che viene fornita a chi dissente è la repressione in tutte le sue forme… misure di prevenzione e sanzioni pecuniarie… pene più aspre e carcere… se si rispolverano norme antilibertarie e si applicano norme caratterizzate dall’indeterminatezza, allora è chiaramente in crisi la tenuta stessa dello Stato di Diritto.
Nei processi del 5 luglio… la difesa di questo avvocato e dell’Avv. Carol Richichi sosterranno con determinazione l’illegittimità costituzionale dell’art. 419 c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui prevede la pena minima di otto anni di reclusione, giacché il minimo edittale della norma è superiore rispetto ad altri gravissimi delitti, di allarme sociale decisamente superiore, contravvenendo all’eguaglianza tra i cittadini e al fine rieducativo della pena.
Si rileva al riguardo come…
L’art. 244 c.p. (“Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra), prevede al suo primo comma quale pena edittale la reclusione da sei a diciotto anni e al suo ultimo comma da cinque a quindici anni.
L’art. 245 c.p. (“Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra”) prevede la reclusione da cinque a quindici anni.
L’art. 246 c.p. (Corruzione del cittadino da parte dello straniero) punisce il reo con una pena da tre a dieci anni.
L’art. 270 c.p. (“Associazioni sovversive”) prevede la pena da cinque a dodici anni per chi promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero ogni ordinamento politico e giuridico della società.
L’art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico) punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico con la reclusione da sette a quindici anni.
L’art. 277 c.p. punisce chi attenta alla libertà del Presidente della Repubblica con la reclusione da cinque a quindici anni.
Per l’art. 284, II co. c.p., chi partecipa all’insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con la reclusione da tre a quindici anni.
Lo stesso art. 416 bis c.p. – collocato sistematicamente nel medesimo titolo del codice penale dell’art. 419 c.p. – punisce chi fa parte di un’associazione di tipo mafioso con la reclusione da cinque a dieci anni, mentre per chi promuove, dirige o organizza l’associazione la pena va da sette a dodici anni.
Se l’associazione è armata, la pena nei casi di cui al primo comma va da sette a quindici anni e solo per i promotori va da dieci a ventiquattro anni.
Solo per tale ultima ipotesi si ha, in seno al titolo V del capo II del Codice Penale, una pena edittale minima superiore a quella prevista dall’art. 419 c.p.
Appare quantomeno singolare che il reo ex art. 419 c.p. nella scala gerarchica di coloro che commettono reati contro l’ordine pubblico, e nel panorama complessivo regolato dal codice penale, commette un reato più grave di chi partecipa ad una insurrezione armata contro i poteri dello Stato.
Tutti gli altri reati collocati nella medesima parte del Codice Penale hanno pene, sia minime che massime, inferiori a quelle di cui all’art. 419 c.p.
Questo per dire che l’analisi della sussistenza del delitto di devastazione e saccheggio non può non tener conto di come il Legislatore ha regolato fattispecie di eccezionale gravità.
La discrezionalità che il Legislatore senz’altro ha, non può però trascendere nell’irragionevolezza, e ciò vale sia per chi scrive la norma sia per chi è chiamato ad applicarla.
Il principio di ragionevolezza delle leggi è un corollario del principio di uguaglianza, elaborato dalla Corte Costituzionale.
Detto principio esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal Legislatore.
Si ha dunque violazione della “ragionevolezza” quando si riscontri una contraddizione all’interno di una disposizione legislativa, oppure tra essa ed il pubblico interesse perseguito, costituendo il principio sopra richiamato un limite al potere discrezionale del legislatore, che ne impedisce un esercizio arbitrario.
La verifica della ragionevolezza di una legge, comporta l’indagine sui suoi presupposti di fatto, la valutazione della congruenza tra mezzi e fini.
Per tali ragioni, non può revocarsi in dubbio come il delitto di devastazione nei processi per i fatti del 9 ottobre sia stato contestato impropriamente, motivo fondante per il quale non resta che porre la Corte di Appello di fronte a un bivio: o la norma è irragionevole ed incostituzionale per la previsione di un minimo edittale eccessivo rispetto ad altre norme, ovvero la stessa è stata non correttamente invocata.
Per queste ragioni si chiederà alla Corte la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per l’instaurazione del giudizio sulla legittimità costituzionale in relazione all’art. 419 c.p.
Che la battaglia abbia inizio…
(Per quasi 20 anni abbiamo visto sinistre e garantisti lottare e mobilitarsi per l’abrogazione del reato 419!
Per i fatti del 9 ottobre non solo non abbiamo sentito nessuna voce a difesa degli imputati, né nessuna mobilitazione, ma addirittura abbiamo visto Anpi, Cigil e Futura costituirsi parte civile contro i dissidenti… Ndr)